La voltura è il cambio di intestazione della locazione.

La voltura può essere richiesta (nell’ordine indicato) da:

  • il coniuge dell’assegnatario;
  • i figli dell’assegnatario;
  • il convivente more uxorio;
  • ascendenti;
  • discendenti;
  • collaterali;
  • affini;

Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, se autorizzate da ATC e iscritte da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell’Assegnatario, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro con l’Assegnatario stesso.

Quali requisiti sono necessari in caso di trasferimento?

E’ necessario avere i seguenti requisiti:

  • l’assegnatario deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio da almeno cinque anni; tre anni per il richiedente la voltura;
  • sia l’assegnatario, sia il richiedente la voltura non devono essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
  • non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5, e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: o 40 mq per nucleo richiedente composto da una o due persone; o 60 mq per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; o 80 mq per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; o 100 mq per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
  • non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  • la convenzione di locazione sia stata stipulata da almeno cinque anni;
  • la convivenza con l’assegnatario (dimostrata ai sensi di legge) che si trasferisce deve durare ininterrottamente da almeno tre anni;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al doppio del limite di assegnazione;

Allegati

Link utili