Il subentro è il cambio di intestazione del contratto di locazione che si effettua quando decede l’assegnatario e ne subentra uno nuovo.

Chi può subentrare?

Hanno la possibilità di subentrare nella convenzione (nell’ordine indicato):

  • il coniuge dell’assegnatario;
  • i figli dell’assegnatario;
  • il convivente more uxorio;
  • ascendenti;
  • discendenti;
  • collaterali;
  • affini;

Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità se autorizzate da ATC e iscritte da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell’assegnatario, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro con l’assegnatario stesso (badanti/assistenti familiari). E’ necessario avere i seguenti requisiti:

  • la residenza anagrafica nell’alloggio;
  • non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
  • non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5, e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
    • 40 mq per nucleo richiedente composto da una o due persone;
    • 60 mq per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
    • 80 mq per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
    • 100 mq per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
  • non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore al doppio del limite di assegnazione.

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