ATC può concedere l’autorizzazione a ospitare temporaneamente persone non facenti parte dell’originario nucleo assegnatario.

Le motivazioni dell’ospitalità sono legate a studio, lavoro o documentati motivi di salute. La concessione dell’ospitalità comporta la revisione dei canoni di locazione con riferimento a redditi dei soggetti ospitati. L’ospitalità può essere concessa per 1 anno (può essere successivamente rinnovara), 3 mesi (ospitalità breve) o a tempo indeterminato per comprovati motivi di assistenza domiciliare/cura.

La mancata comunicazione di ospitalità comporta una grave violazione (cessione parziale dell’alloggio) può portare alla rescissione della convenzione di locazione.

L’ospitalità non viene concessa nel caso in cui l’ingresso dell’ospite comporti la perdita di uno o qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

La richiesta di ospitalità non costituisce causa di sovraffollamento e non costituisce quindi titolo per chiedere un cambio alloggio con uno più grande.

L’ospite temporaneo non acquisisce mai il diritto ad avere il cambio dell’intestazione del contratto di locazione in caso di decesso o in caso di trasferimento dell’assegnatario o di interruzione del rapporto di locazione. In questi casi, infatti, l’alloggio deve essere lasciato libero e restituito ad ATC.

Per la richiesta di ospitalità è necessario presentare l’ISEE del nucleo assegnatario, quello dell’ospite e i documenti di identità dell’ospite.

Documentazione da allegare alla domanda

  • Documento d’identità dell’assegnatario;
  • Attestazione dell’ INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE: ISEE (comprensivo dell’ospite).
  • Attestazione dei redditi lordi di tutti i componenti del nucleo famigliare e dell’ospite. Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati (D.P.R n.445 del 28/12/2000).

Allegati

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