Assegnazione alloggi di edilizia sociale

Bandi in corso e graduatorie

Per avere in locazione un alloggio di edilizia sociale occorre partecipare al bando di concorso.

Chi assegna gli alloggi?

Il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale è emesso dal Comune e ne viene data notizia mediante affissione: nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando, nella sede di Atc in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico, con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e con avviso presso i Consolati.

Chi può richiedere l’assegnazione di un alloggio e quali requisiti deve avere?

Per partecipare al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale è necessario avere i seguenti requisiti:

    1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
    2. essere residente (anche all’Aire) o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune che emette il bando di concorso o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale, come meglio specificato nell’allegata dichiarazione;
    3. che il proprio nucleo non è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975;
    4. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con un contributo pubblico o un finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, salvo che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
    5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
    6. non avere ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
    7. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
    8. non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
    9. essere in possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), come previsto dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998.

Dove consegnare la domanda?

Le domande vanno presentate con le modalità indicate nel bando. La Commissione Assegnazione alloggi (organo di nomina regionale) provvede a formulare una graduatoria provvisoria a cui viene data evidenza pubblica sull’albo pretorio e sul sito ufficiale dei Comuni dell’Ambito territoriale e dell’Atc. Eventuali ricorsi sono possibili nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, poi la graduatoria diventa definitiva (la posizione dei concorrenti che abbiano ottenuto analogo punteggio viene definita tramite sorteggio).

Quando viene pubblicato il bando di assegnazione?

Il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente (art. 5 punto 3 L.R. 3/2010), e ne viene data opportuna comunicazione attraverso i canali di comunicazione istituzionale dei singoli Comuni e dell’Atc, oltre che sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

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